CHI SIAMO

L.B.N. Progetto Casa è un'evoluzione della classica agenzia immobiliare, ci occupiamo della gestione e compravendita di immobili, di brokeraggio di yacht di lusso e imbarcazioni di ogni genere oltre a mutui immobiliari e nautici.

Questa particolare triangolazione ci permette di avvalerci di un vasto e importante portafoglio clienti, dalla persona che vuol investire alle ditte in cerca di abitazioni da ristrutturare al cliente in cerca della prima o della seconda casa.

Ci occupiamo inoltre di perizie, pratiche catastali e certificazioni energetiche in tutto il Piemonte e la Liguria

Con Noi troverete serietà, competenza e affidabilità. contattateci con fiducia

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giovedì 30 giugno 2011

CALCOLA DA SOLO L'IRPEF!!



Ciao a Tutti

L'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) è nata con la riforma tributaria del 1973. Un'altra riforma approvata nel 2003 stabilisce la sua sostituzione con l'Ire (imposta sul reddito): in realtà però il cambiamento di nome non è mai divenuto effettivo e tutti documenti ufficiali, compresi i modelli di dichiarazione, continuano a parlare di Irpef. Sono soggette all'Irpef le persone fisiche e in alcuni casi le società, che però la versano attraverso i soci. Chi risiede in Italia paga sui redditi prodotti in patria o all'estero, mentre i non residenti pagano per i redditi prodotti nel territorio italiano. Il gettito Irpef complessivo è di circa 130 miliardi di euro l'anno, oltre un terzo del totale delle entrate tributarie complessive. 

L'Irpef è un'imposta progressiva: la percentuale del prelievo aumenta in base al reddito. In passato questa progressività era ottenuta con aliquote e scaglioni. In seguito sono stati inseriti altri elementi come le detrazioni e più recentemente il sistema di deduzioni noto come "no tax area". Nel 2007 si è tornati alle detrazioni. La conseguenza di queste continue innovazioni è che anche in casi relativamente semplici non è facilissimo farsi un'idea dell'imposta dovuta mediante un semplice calcolo con carta e penna. Ad esempio con il sistema in vigore nel 2006 le aliquote venivano applicate su un imponibile ridotto dalla deduzione (tanto maggiore quanto più il reddito è basso): proprio determinare l'importo della deduzione risulta un po' laborioso. Dall'anno seguente invece le detrazioni, variabili, riducono l'imposta calcolata in base alle aliquote. Questo sito vuole offrire la possibilità di valutare con un colpo d'occhio il peso dell'Irpef: comprende quindi solo gli elementi base, la situazione lavorativa e quella familiare, tralasciando altri sgravi fiscali ai quali il singolo contribuente può avere diritto.
cliccando questo semplice link troverete il modo di calcolare la Vostra Irpef

CLICCA QUI PER IL CALCOLO

semplice e utile :)

OPPURE FALLO MANUALMENTE SEGUENDO QUESTO SCHEMA:

La procedura di calcolo dell'Irpef 2011

1) Individua tutte le tue fonti di reddito relative all'anno fiscale 2011;
2) Per ciascuna fonte di reddito ricava il reddito lordo percepito nel 2011;
NB: lavoratori dipendenti e pensionati debbono riferirsi alla retribuzione lorda e non al netto mensile percipito. La voce in busta paga o nella pensione è "Totale compenze".
3) Somma tutti i redditi lordi percepiti nel 2011 otterrai l'imponibile Irpef lordo;
4) All'imponibile Irpef lordo sottrai tutti gli oneri deducibili e la deduzione relativa all'abitazione principale. Otterrai l'imponibile Irpef netto;
5) Lo scaglione Irpef che contiene il tuo imponibile Irpef netto è detto scaglione di riferimento;
NB: per identificare il tuo scaglione consulta la tabella degli scaglioni e delle aliquote Irpef 2011 nel paragrafo successivo.
6) A ciascun scaglione Irpef di riferimento è associata un'imposta fissa e una variabile, quest'ultima è calcolata applicando l'aliquota dello scaglione di riferimento esclusivamente sul reddito che ne supera la soglia inferiore;
NB: per identificare la soglia inferiore dello scaglione di riferimento consulta la tabella degli scaglioni e delle aliquote Irpef 2011 nel paragrafo successivo.
7) La tua imposta Irpef lorda si calcola sommando l'imposta fissa dello scaglione di riferimento con quella variabile;
8) Ottenuta l'imposta Irpef lorda si calcola quella netta sottraendo tutte le detrazioni fiscali a cui si ha diritto;
9) L'imposta Irpef netta rappresenta l'importo da pagare all'Agenzia delle Entrate come Irpef 2011.

Tabella degli scaglioni e aliquote Irpef 2011

A seguire la tabella degli scaglioni e delle aliquote Irpef relative all'anno di imposta 2011:
Scaglioni reddito 2011 Aliquota Irpef lordo 2011
da 0 a 15.000 euro 23% 23% del reddito
da 15.000,01 a 28.000 euro 27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro 38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro 41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro


Sandra Pellizzari


FONTE:IRPEF.INFO

venerdì 24 giugno 2011

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA


ATTENZIONE

In base al Decreto del 17 dicembre 2010, n. 256 (pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2011), è in vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

I mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
1. età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
2. un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3. non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.

Per leggere il testo del decreto, cliccare qui.
» ACQUISTO "PRIMA CASA"
Nel caso di acquisto della "prima casa" è prevista una serie di agevolazioni:
  • l'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta;
  • le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Lo sconto fiscale vale anche per l'acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
  • C/2, cantina o soffitta;
  • C/6, box o posto auto;
  • C/7, tettoia chiusa o aperta.
I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:






ABITAZIONE
  • non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969, mentre non è rilevante la categoria catastale;
  • deve essere ubicata nel Comune dove l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall' acquisto (il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l'aquirente svolge la propria attività;
  • se l'acquirente si è trasferito all'estero per lavoro, l' immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l'attività l'azienda da cui dipende;
  • l'immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l'acquirente è cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero);
  • per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant'è che può essere acquistata con le agevolazioni "prima casa" anche un'abitazione affittata o da affittare dopo l'acquisto (circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994).
ACQUIRENTE
L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita:


  • di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
  • di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
    Se il Comune ritarda il trasferimento della residenza, i termini di decorrenza per fruire dei benefici fiscali possono prorogarsi oltre i 18 mesi. Per la Cassazione, infatti, il termine di 18 mesi è considerato "meramente sollecitatorio" e non perentorio (ordinanza n. 3507 dell' 11 febbraio 2011).

Queste tre condizioni devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di compravendita. Se per errore sono state omesse, si può rimediare mediante atto integrativo in cui viene esplicitamente dichiarata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune dove si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
PERDITA DELLE
AGEVOLAZIONI

L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
  • le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false;
  • non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
  • vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 15 marzo 2011 fornisce chiarimenti sulla decadenza dall'agevolazione fiscale "prima casa", nella particolare ipotesi di successione con un solo immobile e più beneficiari.


La decadenza dell'agevolazione comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora.
Precisamente:
- il residuo 4% di imposta di registro o il 6% di iva;
- l'imposta ipotecaria del 2%;
- l'imposta catastale dell'1%.
Viene applicata, inoltre, una soprattassa del 30% e sono dovuti gli interessi legali del 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell'1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, dell'1,5% dal 1° gennaio 2011.
Il contribuente può sanare il debito con il Fisco se, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, versa le imposte dovute più interessi e soprattassa ridotta ad 1/4 (un quarto).
Per la vendita della casa entro 5 anni dall'acquisto, oltre al ricalcolo delle imposte con l'applicazione delle aliquote ordinarie ed alla sanzione del 30%, è dovuta la tassazione con aliquota del 20% sulle plusvalenze, ma solo se l'immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di detenzione dell'abitazione.


Perdita delle agevolazioni fiscali e sue conseguenze
Motivi che determinano
la perdita
della agevolazione

  • False dichiarazioni rese nell'atto di acquisto
  • Mancato trasferimento della residenza nei tempi previsti
  • Vendita prima dei 5 anni dell'immobile acquistato con agevolazioni,
    a meno che entro 1 anno non se ne acquisti un altro

Conseguenze derivanti
dalla perdita
della agevolazione

  • Pagamento delle imposte in misura ordinaria
  • Sanzione del 30% sulle maggiori imposte dovute
  • Pagamento degli interessi di mora
CONTROLLI E VERIFICHE L'Ufficio delle Entrate competente per territorio può esercitare l'azione di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti "prima casa", entro il termine massimo di tre anni. Il periodo si calcola a partire dallo scadere del termine previsto per soddisfare le richieste stabilite dalla legge. I tre anni decorrono quindi: - dalla data dell'atto di acquisto per le false dichiarazioni rilasciate sul possesso dei requisiti richiesti; - dallo scadere del termine dei 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza nel nuovo comune se al momento dell'acquisto si abitava in altra località; - dalla data di cambio di residenza per la vendita della casa entro cinque anni dall'acquisto, senza ricomprarne un'altra nei dodici mesi successivi. Per poter procedere all'accertamento l'Ufficio delle Entrate deve portare prove circostanziate. I NUOVI BENEFICIARI circolare n. 19/2001 Questi i nuovi beneficiari delle agevolazioni, in base alla circolare n. 19 del 2001.
  • Chi, riacquistando una prima casa, ne ha venduto una comprata da un' impresa prima del 22 maggio 1993 con l' Iva al 2% o 4%, o di cui era assegnatario in cooperativa edilizia, anche prima del 30 dicembre 1993.
    In tali casi deve dimostrare che alla data di acquisto o di assegnazione dell'immobile alienato era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente in materia di acquisto della prima casa e che la vendita è avvenuta entro un anno dal riacquisto.
  • Chi ha fatto costruire in proprio, con contratto di appalto, l'antecedente prima casa da un' impresa, anche prima del 22 maggio 1993.
    Il contratto di appalto dovrebbe essere scritto e registrato e, alla data di consegna dell'immobile alienato, il contribuente deve essere stato in possesso dei requisiti allora previsti dalla legge per l'acquisto della prima casa.
  • Chi, riacquistando una prima casa, ne ha donato una acquistata dopo il 24 aprile 1982 con i benefici prima casa o con Iva ridotta, purché la donazione sia avvenuta entro un anno dal riacquisto.
  • Chi ha dato in permuta una prima casa, in cambio di una nuova. In tal caso la detrazione va calcolata non in base all' imposta di registro pagata per la permuta (che riguarda due immobili), ma in modo proporzionale rispetto all'unico immobile interessato.
  • Chi acquista una prima casa in comproprietà, fino al limite dei tributi pagati a titolo di registro o Iva dal singolo comproprietario per la propria quota.
  • Chi acquista un immobile non ultimato, a condizione che, una volta ultimato, non sia da considerare "di lusso".
  • Chi vende una casa ereditata o avuta in donazione, qualora il defunto o il donatore l'abbia acquistata con i benefici prima casa.
    Il credito d' imposta si trasferisce agli eredi, va riportato nella denuncia di successione e incrementa l'imponibile da tassare.
  • Chi acquista, o ha acquistato e rivenduto, un immobile classificato nella categoria A/10 (uffici), ma di fatto adibito a prima abitazione, a condizione che si possa dimostrare l'effettiva destinazione.
ACQUISTO DELLA PRIMA CASA Acquisto da privato
  • Se il venditore dell'immobile è un privato non soggetto ad Iva, si applica:
    - l'imposta di registro del 3% invece che del 7% sul valore dichiarato;
    - le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

    Gli atti di compravendita di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, stipulati fra privati o fra un privato ed un'impresa non costruttrice, devono obbligatoriamente contenere un doppio valore:

    - il prezzo realmente pagato che, però, non avrà alcuna rilevanza fiscale;
    - il valore catastale dell'immobile che costituisce ufficialmente l'importo sul quale vengono calcolate le imposte di registro e ipotecarie-catastali.

    Nell'atto notarile deve essere fatta esplicita richiesta di pagare le imposte sulla base del valore catastale. In proposito va detto che è consigliabile dichiarare il giusto prezzo pagato per non rischiare brutte sorprese dopo la vendita. Infatti, se sorgono problemi, il grado di tutela ovvero di sicurezza è limitato al valore dichiarato nel rogito e non al prezzo effettivamente pagato. E così nei casi di gravi vizi nella costruzione dell'immobile o di impresa o società a rischio di fallimento.

Acquisto da imprese
  • Chi acquista casa da impresa "costruttrice" o "ristrutturatrice" entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà pagare:
    - l'Iva ridotta al 4% (invece che del 10%);
    - le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa pari a 168 euro ciascuna.
    In tal caso, la legge impone che nel rogito notarile venga inscritto l'esatto prezzo pattuito e che devono essere riportati le modalità di pagamento (estremi assegni, bonifici o altre modalità) e i dati identificativi e le modalità di pagamento dell'agente immobiliare eventualmente utilizzato.
  • Qualora la vendita venga effettuata da impresa non costruttrice, oppure costruttrice o ristrutturatrice, e la cessione avviene dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori, per la compravendita sono dovute:
    - l'imposta di registro con aliquota del 3%;
    - le imposte ipotecaria e catastale di 168 euro ciascuna.

Tabella riassuntiva dei vantaggi per la prima casa

IMPOSTA
PRIMA CASA
ALTRE
acquisto da privato
REGISTRO
3 %
7 %
IPOTECARIA
168 euro
2 %
CATASTALE
168 euro
1 %
acquisto da impresa "costruttrice" o "ristrutturatrice"
entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori
IVA
4 %
10 %
REGISTRO
168 euro
168 euro
IPOTECARIA
168 euro
168 euro
CATASTALE
168 euro
168 euro
acquisto da impresa non costruttrice oppure costruttrice
che vende dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori
REGISTRO
3 %
7 %
IPOTECARIA
168 euro
2 %
CATASTALE
168 euro
1 %


FONTE: FISCO LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
DOSSIER.NET






martedì 21 giugno 2011

LE CASE ALL'ESTERO E LA TASSAZIONE

Gli immobili situati all’estero producono reddito da tassare in Italia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
· immobili non locati: se lo Stato estero prevede un regime di tassazione sulla base della rendita catastale o
valore similare basato su tariffe d’estimo. In tal caso, lo stesso valore imponibile deve essere dichiarato anche
in Italia, con riconoscimento del credito di imposta (art. 165 Tuir);
· immobili locati: indipendentemente dal regime di tassazione dello Stato estero, il canone deve essere dichiarato
in Italia:
- per l’intero ammontare, se già tassato nel Paese estero, con riconoscimento del credito d’imposta (art. 165
Tuir);
- per l’importo del canone abbattuto del 15%, se non tassato nello Stato estero;
· cessione di immobili: qualora sia conseguita una plusvalenza fiscalmente rilevante [art. 67, c. 1 lett. a) e b) Tuir].
ESCLUSIONI
· Gli immobili non locati e non soggetti a tassazione nel Paese estero sulla base di
estimi catastali o simili (esempio: Francia, Portogallo, Inghilterra, ecc.) non devono
essere ricompresi nel Modello RW.
· In ogni caso, deve essere sempre verificato il superamento del limite di € 10.000,00 per
soggetto dichiarante, che può non sussistere, ad esempio, nel caso di multiproprietà.
(a) Esempio n. 1 Immobile affittato in Portogallo
Dati esempio
· Una persona fisica residente in Italia possiede da 10 anni un fabbricato in
Portogallo affittato.
· L’immobile non è suscettibile di produrre una plusvalenza tassabile in Italia in
quanto sono trascorsi oltre 5 anni dall’acquisto; tuttavia, poiché l’affitto è
tassabile, è necessario segnalare l’investimento.

-SEZIONE II:  investimenti all'estreo: RW7  (cod. stato estereo) 055-(cod. operazioni con estero) 0724- (importo, costo) 100.00,00


(b) Esempio n. 2 Seconda casa in Francia
Dati esempio
· Una persona fisica residente in Italia possiede da 2 anni un fabbricato in Francia,
che è tenuto a disposizione (casa per vacanze).
· La Francia non prevede la tassazione dei redditi fondiari ma applica un’imposta
comunale simile alla nostra Ici; pertanto, ai sensi dell’art. 70 del Tuir, la mera
detenzione del bene non è suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia.
· Il periodo di possesso, tuttavia, è minore di 5 anni e l’immobile potrebbe generare
una plusvalenza tassabile in caso di alienazione; pertanto è necessario compilare
il quadro RW.

-SEZIONE II:  investimenti all'estreo: RW7  (cod. stato estereo) 029-(cod. operazioni con estero) 0724- (importo, costo) 120.00,00


Nota1
· In linea generale, è possibile ritenere corretta l’esposizione del costo di acquisto in quanto è l’unico
dato certo che esprime in modo oggettivo l’importo dell’investimento (che dovrebbe corrispondere alla
somma a suo tempo trasferita all’estero). Tuttavia, si ritiene opportuno effettuare di volta in volta una
attenta valutazione dell’importo da indicare.


FONTE: Robero Gabrielli

lunedì 13 giugno 2011

METTIAMO CHE TU VOGLIA ARREDARE CASA O UFFICIO CON IL FENG-SHUI

Cari Amici ultimamente ho venduto una piccola villetta a schiera in costruzione  e sono rimasta colpita nel vedere le richieste che la madre della nuova proprietaria faceva al costruttore.
Con tanto di bussola in mano si aggirava per le stanze tracciando e spiegani al povero impresario che la guardava stupito.
Voleva sistemare la casa usando la tecnica del Feng-Shui e così mi incurios' a tal maniera che decisi di leggere di più sull'argomento e scoprii che il feng-shui si può applicare non solo nelle abitazioni ma anche negli uffici , attirando, secondo una antica metodologia cinese, le forze positive e facendo circolare quelle negative.
Esistono quindi alcuni punti base da cui partire.
Ho trovato molto interessante questa disciplina e ho cercato (seppur malamente) di applicarla alla sistemazione del mio ufficio.
Del resto può anche essere una cosa divertente e quindi perchè non provare.

Innanzi tutto Il feng-Shui Il Feng Shui ci insegna a disporre ed arredare gli ambienti della nostra casa secondo una logica ben precisa per favorire l’ingresso del Ch’i( energia vitale, che scorre sana, pulita, benefica) vitale, che attraverso un percorso sinuoso entra in ogni stanza, per poi uscire, quando è possibile, dalla porta posta sul retro; importante che il flusso scorra liberamente, evitando punti morti, dispersioni d’energia, influenze negative dello Sha. A questo proposito l’uso di specchi, possibilmente posti in modo da riflettere paesaggi armoniosi esterni, sembra il rimedio migliore.

Gli Ambienti: 

- Evitare le stanze esposte a nord

- Vanno predilette le forme regolari, come quadrata o rettangolare, evitando con cura le     forme irregolari dove l'energia negativa può ristagnare.

- I soffitti devono essere piani e  se ci sono travi sotto non devono essere posti letti o sedie ( e pensare che io adoro i soffitti a cassettoni!!!)

-si preferiscono case con elementi di muratura ecologici, cosa c'è di meglio allora delle belle cascine di pietra e mattone, a cui addossare divani e sedie.

-In generale si prediligono forme regolari , quindi vanno bene le varie forme geometriche, anche arcate e portici  sono perfetti (casa mia ne ha uno stupendo è in pietra ed è in vendita!!! non perdete l'occasione!!!ahhahahah)



-no invece a pareti oblique, forme a L o mansarde (che io personalmente adoro, del resto essendo 1. 55 cm la mansarda è il mio ambiente ideale!)

Le colorazioni:


-Ad ogni ambiente è destinato un colore preciso poichè esso è in relazione a ciò che si compie all'interno della stanza .
-Rosso =buon auspicio
-Giallo=autorità e allegria
-Verde= pace e longevità 
-Blu= benedizione celeste 
-Bianco=purezza

le stanze piccole e soffocanti dovrebbero essere tinteggiate e arredate  con colori chiari preferibilmente pastello, mentre quelle che si affacciano su panorami particolarmente brutti dovrebbero essere in Oro e rosso 8forse un pò pretenziose)

Sappiate, comunque che la cosa importanante è che quando andate a tinteggiare la stanza voi lo facciate sentendovi perfettamente a Vostro agio con quel colore senza dover necessariamente seguire queste indicazioni.

Anche le finestre hanno la loro importanza, meglio se quadrate o rettangolari,mentre quelle a punta pare portino la malasorte ( niente finestre triangolari insomma )
più finestre ci sono in una stanza e meglio è questo per avere una buona circolazione dell'acqua e dell'energia. E mi raccomando niente finestre davanti alle porte o l'energia potrebbe uscire troppo velocemente.
Il Feng Shui inoltre consiglia spesso di porre sulle finestre elementi di controllo dell’energia basati sui cinque elementi fondamentali che conosciamo: ACQUA, piccolo contenitore d’acqua, acquario; METALLO, sculture ed oggetti di ferro; LEGNO, piante da appartamento, decorazioni verdi, fiori; FUOCO, candele rosse, contenitore d’incenso; TERRA, vasi di pietra, ciotole o altri contenitori di ceramica o terracotta.

Arredamento:   

Troppi mobili possono impedire la libera circolazione del Ch’i; è quindi bene che non siano molti e che non vengano disposti verso nord ma verso nord-est o verso nord-ovest. E’ sufficiente usare la nostra bussola (il Bagua) per identificare le diverse direzioni della nostra casa e calcolarne l’orientamento; così abbiamo un aiuto al momento in cui la arrediamo! I quadri devono avere come soggetto paesaggi con montagne e laghi, piante o animali e devono essere possibilmente collocati sempre in coppia e della stessa dimensione. 


Oggetti:
Sono considerati oggetti positivi pendenti di cristallo, campanelli, ventagli, specchi, piante e vasi, candelabri, flauti in bambù, bocce di vetro, acquari, oggetti simboli come i delfini, tartarughe ed elefanti fino ad arrivare ad oggetti personali come fotografie, ecc.; in particolare le campane a vento che, a seconda di dove sono collocate, possono moderare o sollevare il livello di energia di una casa. 


Per l'ufficio: 

 Privilegiate le figure che rappresentano montagne e nessuna raffigurazione d'acqua, molto ordine sulla scrivania e tra gli oggetti porta calma ed equilibrio e favorisce il lavoro. Anche qualche soprammobile che raffigura un simpatico  animaletto sulla scrivania è utile come in casa, valgono circa le stesse regole.


Ora è venuto il momento di arredare o consigliare  i Vostri clienti e se si presentano con una bussola non sarete più impreparati, ma almeno saprete che non si sono persi dentro casa, voglioni solo un'immobile Feng-Shui! 

Sandra Pellizzari 

lunedì 6 giugno 2011

......E POI DITE DI NOI AGENTI IMMOBILIARI!! ANCHE A NOI CAPITA DI TUTTO!!

Non crediate che la vita di un agente immobiliare sia così semplice come può apparire, capita di tutto anche a Noi, per alcuni questa avventura non è cosa nuova poichè era stata debitamente postata su facebook .
Dunque tutto ebbe inizio una grigia mattina d'autunno innoltrato nell'anno del Signore 2010, la mia collega ricevette  nel nostro ufficio del "Basso Piemonte" un omino di ormai veneranda età il quale parlava nel suo dialetto in modo molto stretto e per lei di difficile comprensione.

Le uniche parole che Lei riusci a capire furono che Egli possedeva, in una rinomata zona delle nostre parti una: villa abitabile, con box e 1500 mq di giardino a soli 80.000, unica seccatura  un piccolo problema catastale assolutamente risolvibile. Ora voleva venderla per tornare al suo paese, e questo ne giustificava l'apparente prezzo stracciato.

Ora dovete sapere che la Mia collega, era da tempo che cercava un'occasione simile e comunque se anche a lei non fosse stata interessata sicuramente era una casa da acquisire senza indugio alcuno.
Fu cosi che il giorno dopo caricammo in macchina il Cliente (noi avevamo un bel fuoristrada ultima generazione) e ci facemmo condurre ............ ai limiti dell'inverosimile!!

Dopo 4 km di strada asfaltata ci venne chiesto di NON proseguire nello sterrato esso infatti causa la poca , se non nulla manutenzione si era trasformato in una riva scoscesa.

Noi con i Nostri stivali tacco 10 eravamo perplesse ma il gentile vecchietto ci rese noto che vi erano solo 100 mt di strada per accedere alla proprietà e quindi ci incamminammo...



si 100 MT come no!
Una tragedia, nel silenzio autunnale, quasi invernale in quel bosco, disperse , senza campo nel cellulare , lungo una strada che sarà stata almeno un km, a metà della quale trovammo un'ammasso di lamiere e legni e su una cassetta della frutta usata stile tavolino, una bottiglia ancora integra di vino bianco...... fummo messe al corrente che ogni tanto "c'era chi andava li!!"
La mia collega si girava innorridita io mentre documentavo il tutto ridevo... per non piangere ovviamente, tra mille storte e un paio di ruzzoloni finalmente arrivammo alla bellissima villetta ABITABILE!


Ecco cosa ci apparve , una specie di casa al grezzo, dove lui sosteneva di aver abitato fino a poco tempo prima, completamente da abbattere e ricostruire, con travi marci e ringhiere di legno fatiscenti, ma la cosa più bella ero lo splendido murales che adornava l'interno: MORIRETE TUTTI

la mia collega avrebbe voluto lasciare il gentile Cliente nella sua bella villa ma prima si ricordò del piccolo problema catastale e con l'ultimo fiato che aveva chiese chiarimenti.

lui con estrema calma ci spiegò che metà della casa era costruita abusivamente sul terreno del vicino -.-"" e che con altri 80.000 € il vicino avrebbe venduto il terreno necessario per sistemare il tutto!!! ECCOLO IL PICCOLO PROBLEMA CATASTALE!!

Tornammo su per il sentiero ammutolite....lasciando indietro il proprietario che nel frattempo aveva fatto un sacchettino con un pò della sua roba all'interno.

La mia collega lo aspettò nel totale silenzio e rimase tale fino a quando Lui non scese dalla macchina e allora Lei commentò: Non credo che si possa proporre....... è troppo vicina all'autostrada!!!!
W l'ironia!


Sandra Pellizzari

giovedì 2 giugno 2011

COME APRIRE UN BED AND BREAKFAST


Ecco una valida alternativa al solito albergo , magari caro e troppo "freddo" il B&B si pone come una struttura famigliare calda e accogliente e può anche essere fatta solo per 90 giorni l'anno... ecco di seguito quello che serve sapere su come aprire il Vostro  B&B

Per aprire un'attività di bed and breakfast bisogna risiedere nell'abitazione in cui si intende operare.
L'alloggio deve avere massimo 3 camere (ma l'Emilia Romagna e l'Abruzzo ne prevedono 4, la Sicilia 5) - debitamente arredate con letto, armadio, comodini, lampade, sedie e gettacarte - per un massimo di 6 posti letto (a seconda delle regioni, poi, il numero massimo di posti letto totali può variare. Ad esempio nel Lazio sono sei letti, invece nel Veneto il numero massimo di posti non è determinato mentre in Sicilia si possono avere fino a 20 posti letto).
Per rispettare il carattere saltuario dell'attività è prevista un'interruzione di almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno. In questo caso non serve l'apertura della partita IVA (in alcune regione si può optare per un numero massimo di pernottamenti).
Requisiti minimi richiesti: 14 mq per la doppia, 8 mq per la singola, conformità alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, a gas, di riscaldamento, rispetto dellle norme igieniche ed edilizie. Anche questi requisiti possono subire delle variazioni da regione a regione. E' quindi opportuno accertarsi dei dettagli consultando la legge in materia della propria regione. Il servizio va assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo la prima colazione sotto forma di cibi e bevande preconfezionate senza alcun tipo di manipolazione.
L'apertura di un B&B è facile: è sufficiente recarsi presso l'Ufficio Turistico del proprio Comune di residenza (o presso l'APT o IAT locale) e fare denuncia di inizio attività, comunicando i prezzi che si intendono praticare. I prezzi con il timbro del Comune andranno poi affissi dietro alla porta della camera degli ospiti.
Naturalmente in quella regione deve essere in vigore una legge regionale sul B&B.
Se l'attività ha il carattere dell'occasionalità (ovvero si fa un'interruzione di 90 giorni l'anno) non è necessario aprire la partita iva e quindi non si dovrà rilasciare alcun documento fiscale all'atto del pagamento.
NOVITA' - Nuovo Regolamento Regione Lazio
Il 7 novembre 2008 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Regionale n. 16 che regolamenta i B&B e le Case Vacanze. Secondo la nuova normativa, tutti i gestori di Bed & Breakfast e case-vacanza già operanti sono tenuti, entro 90 giorni dalla pubblicazione del nuovo regolamento, a presentare nuova domanda per la concessione dell'autorizzazione.
Il modulo di rinnovo si può scaricare dal sito www.aptprovroma.it e dovrà essere consegnato, previo appuntamento, direttamente alla sede dell'A.P.T. della Provincia di Roma in Via XX Settembre, 26.Per ulteriori informazioni potete chiamare l'A.P.T. ai numeri             06 42 13 81       /             06 42 13 82 20      .
NOVITA' - Il B&B E IL CONDOMINIO (14/11/2008)
L'attività dei bed & breakfast non può essere subordinata alle autorizzazioni dell'assemblea di condominio.
È addirittura la Corte costituzionale a intervenire sull'attività alberghiera "fai da te" con una sentenza che dichiara incostituzionale una legge della Regione Lombardia che dal 2007 ha obbligato i proprietari degli appartamenti trasformati in bed & breakfast a chiedere il nulla osta dei condomini per avviare o proseguire l'attività. Una norma (l'articolo 45 della legge regionale 15 del 2007) contro la quale la signora Laura L., titolare di una pensione a Milano, ha presentato ricorso al Tar della Lombardia in seguito al rifiuto, da parte del Comune, delle autorizzazioni necessarie all'attività di affittacamere. Il no di Palazzo Marino era motivato con la mancanza del "via libera" da parte dell'assemblea di condominio del palazzo dove la signora Laura avrebbe "aperto" il suo appartamento a letti e colazioni. Il provvedimento comunale è stato impugnato al Tar e i giudici amministrativi hanno accolto l'eccezione di costituzionalità avanzata dalla difesa della … aspirante locandiera e hanno girato la questione ai giudici delle leggi.
Con la sentenza 369 depositata oggi la Consulta ha sottolineato che "la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in domo più severo di quanto disposto dal codice civile". E a questo proposito i giudici costituzionali ricordano che "i rapporti condominiali tra privati costituiscono materia riservata alla legislazione statale". In pratica la Regione non può prevedere adempimenti diversi e più "restrittivi" rispetto a quelli stabiliti dal codice. In particolare "l'assemblea dei condomini non può essere dotata di poteri superiori a quelli fissati dal codice civile". E il codice civile, continua la Corte, stabilisce che "il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio" e accettate al momento dell'acquisto della casa.
In seguito alla pronuncia della Corte costituzionale, il Tar Lombardia non potrà fare altro che annullare il provvedimento del Comune di Milano e obbligare l'amministrazione a concedere le autorizzazioni alla signora Laura L.
La sentenza emessa oggi, inoltre, potrà essere invocata da tutti i proprietari di bed & breakfast che, anche al di fuori della Lombardia, dovessero vedersi la strada sbarrata dai veti condominiali.

mercoledì 1 giugno 2011

I CONTRATTI PER LE VACANZE


Cari amici visto che io lavoro in un posto turistico vorrei specificare che anche per gli affitti ad "uso vacanza" sono necessari i contratti d'affitto, cosa che pare davvero sconosciuta nella mia zona, visto il proliferare di case affittate senza contratto quindi
in ragione del rapido evolversi delle tipologie e della durata delle vacanze (il trend, ormai, è quello di frazionarle in periodi più brevi e distribuiti nell’arco dell’anno) anche il “contratto tipo” ha cambiato pelle, raggiungendo un sofisticato livello di personalizzazione. Tre sono infatti le modalità contrattuali possibili, a risposta delle articolate esigenze del turista, individuate da Confedilizia:
  • la formula week-end (per un fine settimana o pochissimi giorni),
  • quella per vacanze brevi (per periodi che vanno dai 10-15 giorni a un mese)
  • quella per la tradizionale villeggiatura (per locazioni che durano oltre un mese).
I tre contratti differiscono per la sola durata del soggiorno e vanno ad incidere sugli impegni a carico delle parti.
I tre modelli contrattuali possono essere richiesti alle oltre 200 sedi territoriali della Confedilizia, dislocate in tutti i capoluoghi di provincia e nei centri maggiori.
Oltre ai moduli contrattuali, la Confedilizia ha preparato anche altri strumenti utili, come il decalogo per una villeggiatura senza liti, il libretto d’uso della casa di villeggiatura e altre informazioni: il tutto è reperibile sul sito della Confederazione, sotto la voce “varie”.
Il contratto week-end è stato ideato per il più breve periodo di locazione che si possa considerare ed è idoneo per un fine settimana o comunque per pochissimi giorni. A fronte di così pochi giorni si potrebbe pensare di evitare un accordo scritto, invece, anche se la durata è molto ridotta, mentre in qualunque momento e per qualsiasi motivo possono scatenarsi discussioni. In questa formula contrattuale, il canone è comprensivo di qualunque onere accessorio e delle utenze (luce, acqua, gas).
Per non confondere questa formula turistica con altre (come l’attività di affittacamere o il Bed & breakfast, regolamentate da normative regionali), è importante inserire nel contratto alcune precise indicazioni: ovvero che l’appartamento è sprovvisto di biancheria da bagno e da letto e che l’ospite deve provvedere al riassetto quotidiano dell’appartamento. E’ esclusa, inoltre, la fornitura di pasti e bevande da parte del padrone di casa, nonché la sorveglianza e custodia dell’alloggio.
Il contratto per brevi vacanze è concepito per un periodo di media durata, cioè per soggiorni dai 10-15 giorni a un mese. Nel contratto sono presenti, tra l’altro, clausole specifiche relative alla disdetta del contratto, all’entità delle spese accessorie e all’utilizzo, se esistenti, di spazi accessori, come cantina, autorimessa, o posto macchina. Il canone viene versato direttamente al momento della sottoscrizione del contratto.
A carico del turista, inoltre, ci sono le spese relative al servizio di pulizia e le utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefono), che variano a seconda della stagione, e per le quali si sceglie, in genere, un conteggio a forfait che evita macchinosi calcoli. Tuttavia, quando queste voci non sono comprese nel contratto, è meglio, per entrambe le parti, provvedere alla lettura dei contatori: a fine locazione, ad esempio per l’elettricità, si potrà effettuare un pagamento a chilowattora.
Il contratto villeggiatura è idoneo per chi prende in affitto un alloggio per periodi superiori al mese. E’ un contratto per dimora temporanea, strutturato più o meno come un contratto di locazione normale. Va precisato, quindi, con chiarezza, che non si tratta di uso abitativo (previsto nei contratti regolamentati dalla legge 431/98), ma di locazione con finalità turistica, regolata dal Codice civile.
Nel contratto sono presenti, inoltre, clausole dettagliate sulle modalità di pagamento del canone, sulla sua rivalutazione in corso di contratto e sul deposito cauzionale. Il canone può essere pagato a rate mensili, ma se non si superano i 2-3 mesi, è meglio prevedere il pagamento in un’unica soluzione, alla firma del contratto. Interamente a carico dell’inquilino sono inoltre le spese relative al servizio di pulizia e le utenze domestiche.